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Lavoratori residenti all’estero: istruzioni per benefici fiscali

lentepubblica.it • 7 Ottobre 2015

bonifici esteroPer beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni Irpef previste per i contribuenti italiani, le persone fisiche residenti in un altro Paese Ue o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni, devono aver prodotto almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese.

 

È la prima condizione ribadita dal decreto 21 settembre 2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, attuativo dell’articolo 24, comma 3-bis del Tuir che, come previsto dall’articolo 7 della legge “europea” 161/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime dei “non residenti Schumacker”.

 

La norma, in vigore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, estende alle persone fisiche appartenenti ai Paesi sopra indicati, ma che producono una buona fetta del loro reddito in Italia, il sistema di determinazione dell’imposta stabilito dagli articoli da 1 a 23 del Tuir. Il regime, quindi, apre le porte anche alle eventuali detrazioni e deduzioni previste dal Testo unico.

 

Il presupposto, come anticipato, è che il 75% delle “entrate” dell’interessato vengano prodotte in Italia. Nel conteggio complessivo devono essere computati tutti i proventi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel Paese di residenza o di produzione del reddito (o da eventuali altre certificazioni fiscali lì previste). Non rilevano come redditi “esteri”, precisa il decreto, quelli prodotti e dichiarati in Italia, soggetti a tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

 

Il regime interessa anche, se non soprattutto, i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, i quali trovano, nell’articolo 2 del decreto, le istruzioni per farsi riconoscere dal sostituto d’imposta italiano gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti.

 

L’interessato, per usufruire dei benefici, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta:

 

  • lo Stato di residenza fiscale

 

  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili

 

  • di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia

 

  • i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del Tuir

 

  • che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.

 

 

I “non residenti Schumacker” devono conservare ed esibire al Fisco, in caso di richiesta:

 

 

  • copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia

 

  • certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite

 

  • copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.

 

 

Il Fisco, in ogni caso, può chiedere altra documentazione, anche tramite lo scambio informativo attivo tra le amministrazioni finanziarie, utile a verificare le condizioni necessarie all’applicazione del regime.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Anna Maria Badiali
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